Art. 4.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 è fatto obbligo ai soggetti produttori di carburanti diesel e di benzina di immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi dell'articolo 2, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale è incrementata di un punto per ogni anno. I suddetti valori sono riferiti al mercato nazionale.
      2. Con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, i produttori soggetti all'obbligo di immissione al consumo di biocarburanti, di cui al comma 1, trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali un'autocertificazione che contiene i dati relativi alla produzione di carburanti diesel e di benzina riferiti all'anno precedente e i dati relativi all'immissione in consumo

 

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di biocarburanti di origine agricola riferiti all'anno in corso.
      3. Nel caso di violazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2, il Ministero delle politiche agricole e forestali irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1 euro per ogni tep di biocombustibile non immesso sul mercato. In caso di mancata trasmissione dell'autocertificazione prevista al comma 2, lo stesso Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.
      4. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente destinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola di cui al comma 5, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.
      5. Il Fondo per la promozione delle energie rinnovabili di origine agricola è finalizzato a finanziare, anche in via anticipatoria, specifici programmi e agevolazioni volti alla fattiva promozione della produzione e dell'utilizzo delle biomasse e dei biocarburanti di origine agricola. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate la struttura e le modalità di accesso al predetto Fondo.